Comune di Ulassai
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(prov. dell'Ogliastra)
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Sito istituzionale del Comune di Ulassai
 
 
 

I.C.I.

   

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

 

NOVITA’  I. C. I.   PER L’ANNO D’IMPOSTA  2009

 

 

ALIQUOTA  PER  TUTTE  LE  TIPOLOGIE  DI  IMMOBILI:      4/000

 

 

SCADENZA   PAGAMENTI

 ·         ACCONTO            16 giugno 2009

  ·         SALDO               16 dicembre 2009

 

Oppure si potrà pagare in UNICA SOLUZIONE entro il 16 giugno 2009.

PAGAMENTO

 I versamenti si effettuano su conto corrente  postale n. 44415545  intestato a:  Comune di Ulassai – servizio riscossione ICI – Ulassai.

Oppure tramite Modello F24

 

ABITAZIONI PRINCIPALI

  L'art. 1 del Decreto legge 27 maggio 2008, n° 93 ha disposto l'esenzione Ici per le abitazioni principali (immobili nei quali il soggetto passivo ha la residenza anagrafica) e relativa pertinenza. Vedi Nota (1)

Pertanto a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'ICI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, considerando tali anche quelle alla stessa assimilate dal Comune con proprio regolamento. Vedi Nota(2).


Le abitazioni di categoria catastale A1 (Abitazione signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici), per espressa previsione del D.L. 93/2008, non rientrano nell’esclusione e per l’ abitazione principale, quindi, l’ICI deve essere corrisposta.

 

 

INFORMAZIONI

    Ulteriori informazioni ed eventuali calcoli ICI potranno essere richiesti all’Ufficio Tributi.

    ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

Lunedì  dalle ore 16,00 alle ore 17,30

Martedì  dalle ore 11,00 alle ore 12,30

Mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 17,30

Venerdì  dalle ore 11,00 alle ore 12,30.

Responsabile del Procedimento  Ufficio Tributi   Rag. Assunta Salis   Telefono 0782 787251

 

Nota (1) Per quanto riguarda le PERTINENZE il Regolamento Comunale prevede:

1.       Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale
sugli immobili, si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue
pertinenze, anche se distintamente iscritte a catasto, purché appartenenti al medesimo proprietario o titolare di diritto reale di godimento sull’abitazione e purché sia durevolmente ed esclusivamente
asservita alla predetta abitazione.

2.        Per pertinenza si intende:

·          il garage o il posto auto

·          la soffitta o il sottotetto

·          la cantina o locale di sgombero

purché  ubicati nello stesso fabbricato nel quale è sita l’abitazione  principale.

3.        Nella ipotesi di pluralità di pertinenze asservite all’abitazione principale, le
agevolazioni di cui al comma 1, si applicano limitatamente
ad una sola unità immobiliare

e  in questo ambito alla categoria di maggiore valore.

 

Nota (2)  Il Regolamento Comunale assimila all’abitazione principale i seguenti immobili:

A)     Abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

B)     Alloggio regolarmente assegnato da istituto autonomo per le case popolari;

C)     Abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;

D)     Abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquistato la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

E)     Abitazione concessa in uso gratuito ad un parente/affine  entro il 1° grado o al coniuge  che nella stessa abbia stabilito la propria residenza.

In questo ultimo caso l’interessato per poter fruire dell’esonero dell’imposta dovrà presentare ogni anno entro la data di scadenza della prima rata apposita dichiarazione sostitutiva.

 

   

Biblioteca Comunale
C.so Vittorio Emanuele II, 73 - 08040 Ulassai (Og)
( 0782/79149 - Fax 0782/787142
e-mail: ulassai.biblioteca@tiscali.it

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