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Comune
di Ulassai |
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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
NOVITA’ I. C. I. PER L’ANNO D’IMPOSTA 2009
ALIQUOTA PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI IMMOBILI: 4/000
SCADENZA PAGAMENTI · ACCONTO 16 giugno 2009 · SALDO 16 dicembre 2009
Oppure si potrà pagare in UNICA SOLUZIONE entro il 16 giugno 2009. PAGAMENTO I versamenti si effettuano su conto corrente postale n. 44415545 intestato a: Comune di Ulassai – servizio riscossione ICI – Ulassai. Oppure tramite Modello F24
ABITAZIONI PRINCIPALI L'art. 1 del Decreto legge 27 maggio 2008, n° 93 ha disposto l'esenzione Ici per le abitazioni principali (immobili nei quali il soggetto passivo ha la residenza anagrafica) e relativa pertinenza. Vedi Nota (1) Pertanto a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'ICI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, considerando tali anche quelle alla stessa assimilate dal Comune con proprio regolamento. Vedi Nota(2).
INFORMAZIONI Ulteriori informazioni ed eventuali calcoli ICI potranno essere richiesti all’Ufficio Tributi. ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO Lunedì dalle ore 16,00 alle ore 17,30 Martedì dalle ore 11,00 alle ore 12,30 Mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 17,30 Venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,30. Responsabile del Procedimento Ufficio Tributi Rag. Assunta Salis Telefono 0782 787251
Nota (1) Per quanto riguarda le PERTINENZE il Regolamento Comunale prevede:
1.
Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta
comunale 2. Per pertinenza si intende: · il garage o il posto auto · la soffitta o il sottotetto · la cantina o locale di sgombero purché ubicati nello stesso fabbricato nel quale è sita l’abitazione principale.
3.
Nella ipotesi di pluralità di pertinenze asservite all’abitazione
principale, le
Nota (2) Il Regolamento Comunale assimila all’abitazione principale i seguenti immobili: A) Abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; B) Alloggio regolarmente assegnato da istituto autonomo per le case popolari; C) Abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale; D) Abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquistato la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; E) Abitazione concessa in uso gratuito ad un parente/affine entro il 1° grado o al coniuge che nella stessa abbia stabilito la propria residenza. In questo ultimo caso l’interessato per poter fruire dell’esonero dell’imposta dovrà presentare ogni anno entro la data di scadenza della prima rata apposita dichiarazione sostitutiva. |
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