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Comune
di Ulassai |
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Autocertificazione (D.P.R. n. 445/2000) |
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Il T.U.,
emanato con il D.P.R. del
28/12/2000 n. 445, è l’ultimo intervento legislativo sulla semplificazione
dell’attività amministrativa, finalizzato a rendere più semplici, rapidi e
trasparenti i rapporti tra cittadini ed amministrazioni pubbliche. Nel Testo
Unico, con parecchie novità
rispetto al passato, è contenuta tutta la disciplina
dell’autocertificazione. Cosa
è l’autocertificazione Nei
rapporti con la Pubblica Amministrazione (Comuni, Regioni, Ministeri, Comunità
montane, Scuole, Camere di Commercio ecc.)
e con i gestori o esercenti di pubblici servizi (es. Enel, Telecom, Uffici
Postali, Italgas, FS ecc.), nonché con i privati che vi consentono (es.
Banche, Assicurazioni ecc.), il D.P.R. 445/2000 prevede di sostituire i
normali certificati richiesti con dichiarazioni
rese e sottoscritte dall’interessato. Queste dichiarazioni sostituiscono a
tutti gli effetti di legge le normali certificazioni e gli atti notori. Dichiarazioni sostitutive di certificazione Per
semplificare la produzione dei certificati è
possibile presentare una dichiarazione personale dell’interessato,
anche contestuale all’istanza, per comprovare:
-
data e luogo di nascita; -
residenza; -
cittadinanza; -
godimento dei diritti civili e politici; -
lo stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; -
lo stato di famiglia; -
l'esistenza in vita; -
la nascita del figlio; -
il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; -
iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni; -
appartenenza a ordini professionali; -
titolo di studio, esami sostenuti; -
qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di
qualificazione tecnica; -
situazione reddituale o economica anche ai fini della
concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; -
assolvimento di specifici obblighi contributivi con
l'indicazione dell'ammontare corrisposto; -
possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e
di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; -
stato di disoccupazione; -
qualità di pensionato e categoria di pensione; -
qualità di studente; -
qualità di legale rappresentante di persone fisiche o
giuridiche, di tutore, di curatore e simili; -
iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di
qualsiasi tipo; -
tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi
militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di
servizio; -
di non aver riportato condanne penali e di non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; -
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali; -
qualità di vivenza a carico; -
tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato
contenuti nei registri dello stato civile; -
di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e
di non aver presentato domanda di concordato.
Firma La firma sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione
non è soggetta ad autentica,
Bollo Tali dichiarazioni, non comportando l’autentica,
non sono soggette all’imposta
di bollo.
Dichiarazioni sostitutive Si
tratta di dichiarazioni personali per attestare stati, qualità personali e
fatti non ricompresi fra quelli
sopra elencati, che siano a diretta conoscenza dell'interessato (es. regolarità
della costruzione sotto l'aspetto
edilizio per l'erogazione di servizi pubblici, possesso dei requisiti per
l'ottenimento della pensione, qualità di invalido, spese effettuate o danni
subiti, mutui o prestiti contratti, qualità di erede, proprietario,
affittuario ecc.) Il DPR 445/2000 inoltre
estende la possibilità di dichiarare anche stati, qualità personali e
fatti relativi ad altri soggetti, purché il dichiarante ne sia a diretta
conoscenza ed abbia un personale interesse a rendere la dichiarazione
Si deve procedere
all'autentica della firma solo se la dichiarazione deve essere presentata ad
un privato o alla Pubblica Amministrazione ed ai gestori di pubblici servizi
per la riscossione di benefici economici. La dichiarazione, se deve essere
presentata ad una pubblica amministrazione o a un esercente un pubblico
servizio, si dovrà rendere in uno dei seguenti modi: Bollo
Nel caso in
cui non vi è autentica di sottoscrizione la dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà non è soggetta all’imposta di bollo, nei casi invece in cui,
invece, vi è l’autenticazione la dichiarazione è soggetta all’imposta di
bollo ed ai diritti di segreteria, a meno che il relativo uso sia esente per
legge (es. uso pensione, successione, elettorale, sanitario ecc.) Casi di esclusione
Sono
escluse dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà: ·
le manifestazioni di volontà (impegni, accettazioni,
rinunce, procure) e le deleghe configuranti una procura, in quanto non
identificano “stati, qualità
personali e fatti”; ·
tutte le eccezioni previste
per legge (art.47 comma 3) Validità delle dichiarazioni sostitutive Le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti
di notorietà hanno la stessa validità temporale degli atti che
sostituiscono. I
certificati attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a
modificazioni hanno validità illimitata
(es. certificati storici,
certificato di morte, titolo di studio). Le restanti certificazioni hanno,
invece, validità di sei mesi salvo che
disposizioni di legge o regolamentari non prevedano una
validità superiore. I
certificati anagrafici, le certificazioni,
gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono
ammessi dalle Pubbliche Amministrazioni anche
oltre i termini di validità nel caso in cui
l’interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni
contenute nel certificato non hanno subito variazioni dalla data del rilascio,
utilizzando una formula di questo tipo: “Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità,
che i dati contenuti nel presente documento, dalla data del rilascio ad oggi,
non hanno subito alcuna variazione”. Come
si fa l’autocertificazione 1.
Utilizzando i moduli già pronti e reperibili
presso le Pubbliche Amministrazioni che rilasciano o richiedono i
certificati . Tutte le singole amministrazioni sono tenute a predisporre i
moduli necessari per la compilazione delle dichiarazioni sostitutive, in più,
nei casi in cui sono ammesse, le stesse dichiarazioni devono essere inserite
nei moduli per le istanze. In
detti moduli vi è il richiamo alle sanzioni penali previste per chi dichiara
il falso e l’informativa sull’utilizzazione dei dati
(legge 675/96 sulla
privacy). 2.
dichiarando quello che interessa su carta semplice. E’ importante ricordarsi che per poter firmare le
dichiarazioni previste dal T.U. occorre
essere maggiorenni. Per i minori le dichiarazioni vanno sottoscritte dall'esercente
la potestà o dal tutore. Per gli interdetti vanno sottoscritte dal tutore. Si
ribadisce, in ultimo, che la firma delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione non va autenticata. La
firma nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà è autenticata
solo nei casi in cui vadano presentate ai privati o alla Pubblica
Amministrazione per la riscossione di benefici economici. Impedimento
alla sottoscrizione Se l'impedimento è temporaneo e dovuto a motivi di salute la
dichiarazione può essere resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in
mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al
terzo grado e vi dovrà contenere espressamente l’ indicazione
dell'esistenza di un impedimento. Tale dichiarazione deve essere resa al
pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Le suddette disposizioni non si applicano in materia di
dichiarazioni fiscali. Documentazione mediante esibizione
I dati relativi a cognome, nome,
luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza
riportati su documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità,
possono essere comprovati mediante semplice esibizione del documento stesso. Presentazione di copie di atti da presentare alla Pubblica
Amministrazione invece degli originali Il dipendente
competente può e deve, su richiesta del cittadino, attestare la
conformità delle copie agli originali.
Legalizzazione di fotografie Le
fotografie previste per documenti personali (es. patente, passaporto ecc.)
sono legalizzate dalle amministrazioni competenti al rilascio, se
presentate personalmente dall’interessato. Su richiesta le fotografie
possono essere, anche, legalizzate dal dipendente incaricato dal Sindaco. La
legalizzazione non è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo. Dichiarazioni rese da cittadini stranieri
Per
i cittadini comunitari cioè facenti parte dell’U.E. si applicano le stesse modalità previste per i
cittadini italiani. I cittadini
extracomunitari possono avvalersi dell' autocertificazione
solo se regolarmente soggiornanti in Italia (cioè in possesso di
permesso o carta di soggiorno) e per comprovare stati, fatti e qualità
personali certificabili da soggetti pubblici o privati italiani (es.: non
possono autocertificare il matrimonio se è stato celebrato all'estero;
potranno invece avvalersi dell'autocertificazione se il matrimonio è stato
celebrato in Italia da autorità italiane, cioè se esiste in
qualche comune italiano il relativo atto). Controlli e sanzioni Tutte le
amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche
a campione, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità
delle autocertificazioni . Si deve ricordare però che tutte
le autocertificazioni possono essere oggetto di verifica ed il controllo sarà
tanto più probabile quanto maggiore è l’entità del beneficio richiesto. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia. Anche l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti
a verità equivale ad uso di atto falso. ULTERIORI NOTIZIE UTILI L'autocertificazione
non è ammessa: -
nei rapporti tra privati, (salvo che questi vi consentano)
in quanto per loro l’autocertificazione non è un obbligo ma una
facoltà; -
nei rapporti con l’autorità giudiziaria; -
per certificati medici, sanitari, veterinari, di origine,
di conformità CE, di marchi e di brevetti; In questi casi dovrà essere presentata la documentazione
prevista dalle apposite norme. Funzionario
competente a ricevere la documentazione: si
intende il funzionario dell'amministrazione
cui spetta il rilascio del provvedimento richiesto o l'inoltro
d'ufficio ad altra Amministrazione competente. In caso di autentica di firma: la legge, al fine di agevolare al massimo il cittadino gli
consente nei casi residui, ove è ancora richiesta l'autentica della firma, di
rivolgersi anche ai Cancellieri, Notai ed ai funzionari incaricati dal Sindaco
presso gli uffici anagrafici anche in
luoghi diversi da quello di residenza. ai
fini dell’applicazione delle norme in materia di documentazione
amministrativa in tutti i casi in
cui viene richiesto un documento d’identità esso può essere sostituito da
un documento equipollente. Risultano equipollenti alla carta d’identità: il
passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione,
il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto
d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di
timbro, rilasciate da una amministrazione statale Dichiarazioni
presentate ai privati Qualora i privati
(es. Banche e Assicurazioni) consentano l’utilizzo dell’autocertificazione
si ricorda che il cittadino deve
dare il suo consenso per i relativi controlli con una formula, da inserire in
fondo al documento, del tipo: “Il presente documento può valere anche nei
confronti dei privati che vi consentano, i quali sono da me autorizzati al
controllo, ai sensi degli artt. 2 e 71 del D.P.R. 445/2000”.
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