LEGISLAZIONE
BIBLIOTECARIA DELLA REGIONE SARDEGNA
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1. E’ autorizzata la concessione di contributi per la costituzione, il riordinamento e l’incremento delle biblioteche aperte al pubblico, dipendenti da Enti locali. I contributi saranno concessi agli Enti locali che diano garanzia di assicurare il funzionamento delle biblioteche anche con apposito adeguato stanziamento nei propri bilanci. 2. Gli
Enti locali che intendono fruire della concessione devono presentare
domanda all’Assessorato all’igiene, sanità e pubblica istruzione.
Le domande saranno corredate da apposita relazione programmatica
in cui sarà specificato l’impiego che si intende dare alle somme da
erogarsi. 3.
Alla fine dell’esercizio finanziario gli Enti locali dovranno
presentare all’Assessorato all’igiene, sanità e pubblica istruzione
la dimostrazione dell’impiego delle somme ricevute. 4.
I contributi verranno erogati, su proposta dell’Assessore
all’igiene, sanità e pubblica istruzione, dalla Giunta regionale,
mediante decreto del suo Presidente. 5.
La spesa per l’esecuzione della presente legge farà carico al
capitolo 97 del Bilancio 1950 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci
successivi.
1.
Le funzioni amministrative esercitate dal Ministero della pubblica
istruzione e dagli organi da esso dipendenti nei confronti delle
biblioteche e dei musei di Enti locali sono trasferite, in Sardegna,
all’Amministrazione regionale. 2.
La soprintendenza ai beni librari per la Sardegna è trasferita alla
regione autonoma della Sardegna la quale può avvalersi, per le funzioni
di propria competenza, delle soprintendenze alle antichità e ai
monumenti e gallerie della Sardegna.La soluzione dei problemi tecnici
connessi con la istituzione e lo sviluppo dei musei degli enti locali è
adottata dall’amministrazione regionale, sentite le soprintendenze
alle antichità, ai monumenti ed alle gallerie (1) 3.
Restano salve le attribuzioni amministrative dello Stato in ordine alla
tutela delle cose di interesse storico ed artistico. (1)
Articolo prima modificato dall’articolo unico. D.P.R. 30 ottobre 1969,
n. 1088 (Gazz. Uff. 29 gennaio 1970, n. 25) e poi così sostituito
dall’art. 11, D.P.R. 22 maggio, n. 480.
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CORSO
VITTORIO EMANUELE II, 73 08040 ULASSAI (NUORO) |