Biblioteca Comunale di Ulassai
 

  LEGISLAZIONE BIBLIOTECARIA DELLA REGIONE SARDEGNA

L.R. 24 novembre 1950, n. 64
“Erogazione di contributi per la costituzione, il riordinamento e l’incremento
delle biblioteche dipendenti da Enti Locali”

  

1. E’ autorizzata la concessione di contributi per la costituzione, il riordinamento e l’incremento delle biblioteche aperte al pubblico, dipendenti da Enti locali. I contributi saranno concessi agli Enti locali che diano garanzia di assicurare il funzionamento delle biblioteche anche con apposito adeguato stanziamento nei propri bilanci. 

2. Gli Enti locali che intendono fruire della concessione devono presentare domanda all’Assessorato all’igiene, sanità e pubblica istruzione. Le domande saranno corredate da apposita relazione programmatica in cui sarà specificato l’impiego che si intende dare alle somme da erogarsi.    

 3. Alla fine dell’esercizio finanziario gli Enti locali dovranno presentare all’Assessorato all’igiene, sanità e pubblica istruzione la dimostrazione dell’impiego delle somme ricevute.

 4. I contributi verranno erogati, su proposta dell’Assessore all’igiene, sanità e pubblica istruzione, dalla Giunta regionale, mediante decreto del suo Presidente. 

5. La spesa per l’esecuzione della presente legge farà carico al capitolo 97 del Bilancio 1950 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

 

  

D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1532
“Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di biblioteche e di musei di 
Enti locali”
Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 gennaio 1966, n. 24.

  

1. Le funzioni amministrative esercitate dal Ministero della pubblica istruzione e dagli organi da esso dipendenti nei confronti delle biblioteche e dei musei di Enti locali sono trasferite, in Sardegna, all’Amministrazione regionale.

 2. La soprintendenza ai beni librari per la Sardegna è trasferita alla regione autonoma della Sardegna la quale può avvalersi, per le funzioni di propria competenza, delle soprintendenze alle antichità e ai monumenti e gallerie della Sardegna.La soluzione dei problemi tecnici connessi con la istituzione e lo sviluppo dei musei degli enti locali è adottata dall’amministrazione regionale, sentite le soprintendenze alle antichità, ai monumenti ed alle gallerie (1)

 3. Restano salve le attribuzioni amministrative dello Stato in ordine alla tutela delle cose di interesse storico ed artistico.

  

 

(1) Articolo prima modificato dall’articolo unico. D.P.R. 30 ottobre 1969, n. 1088 (Gazz. Uff. 29 gennaio 1970, n. 25) e poi così sostituito dall’art. 11, D.P.R. 22 maggio, n. 480.

  

  

“Disegno di Legge sui Beni Librari documentari e sui servizi di accesso alla conoscenza e all’informazione”

  

 
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 73
( 0782/79149 –  fax 0782/787142
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